L’8 giugno 2016 l’Unione Europea ha adottato una direttiva sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate (denominate anche segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’uso e la divulgazione illeciti. Tale direttiva è stata recepita in Francia con la legge del 30 giugno 2018 e codificata negli articoli L.151-1 e seguenti del Codice di commercio. Queste disposizioni offrono alle imprese un nuovo mezzo per preservare il loro know-how e le loro innovazioni in un contesto competitivo.

L’articolo L.151 del Codice di commercio definisce i segreti commerciali come segue:

“Qualsiasi informazione che soddisfi i seguenti criteri è protetta come segreto aziendale:

1° Non è, di per sé o nell’esatta configurazione e assemblaggio dei suoi elementi, generalmente noto o facilmente accessibile a persone che hanno familiarità con questo tipo di informazioni in ragione del loro settore di attività;

2° ha un valore commerciale, reale o potenziale, per la sua natura segreta;

3° È soggetto da parte del legittimo titolare di ragionevoli misure di tutela, tenuto conto delle circostanze, a preservarne il segreto. »

Costituisce quindi un segreto aziendale:

• Informazioni non note al settore professionale interessato;

• Informazioni preziose data la loro segretezza;

• Informazioni che l’azienda cerca di mantenere segrete adottando ragionevoli misure di protezione.

Il segreto aziendale copre quindi le informazioni prodotte dalla ricerca e sviluppo, relative alla strategia commerciale, ai progetti di acquisizione di affari, alle pratiche dei clienti (che sono a loro volta coperte dalle norme generali sulla protezione dei dati), ai metodi e al know-how dell’azienda, ai processi originali, alle formule matematiche (che non può essere protetto da copyright, ecc.)

Tuttavia, il segreto aziendale non ha lo scopo di nascondere pratiche illecite.

Al fine di proteggere debitamente il segreto aziendale, le aziende hanno interesse a identificare le informazioni riservate, classificarle come riservate e istituire un organismo di protezione all’interno dell’azienda. L’azienda ha interesse a proteggere fisicamente e digitalmente queste informazioni e può eventualmente classificarle in diversi livelli limitando più o meno l’accesso ai membri dell’azienda (maggiore è il livello di sicurezza, minore è il numero di persone che vi hanno accesso).

Potrebbe essere utile che l’azienda conservi la prova che ad una determinata data era effettivamente titolare delle informazioni protette dal segreto aziendale. Pertanto, potrebbe essere utile inviare questi elementi tramite raccomandata con avviso di ricevimento e tenere chiusa la busta fino a qualsiasi contenzioso nel corso della quale verrebbe aperta da un ufficiale giudiziario o idealmente ricorrere a una busta Soleau presso l’INPI che consentirà di beneficiare della prova dell’anteriorità dell’informazione. Potrebbe anche essere rilevante utilizzare un servizio blockchain sicuro quando le informazioni immesse sulla blockchain non sono falsificabili.

Può essere rilevante, oltre alla disciplina specifica in materia di segreto commerciale, considerare la tutela del diritto sui generis delle banche di dati. Infatti, quando una banca dati è il risultato di un ingente investimento umano e finanziario in termini di tempo, la banca dati sarà protetta. È necessario costituire la prova di questi investimenti. In ogni caso sarà vietata qualsiasi estrazione sostanziale (in una volta o più volte) del contenuto. Sarà inoltre necessario imporre regole per il trattamento di tali dati al dipendente sia mediante contratto aziendale che direttamente nel contratto di lavoro. Può essere utile anche stipulare accordi di riservatezza con partner commerciali o anche clausole di non concorrenza e di non redazione. Sarà utile anche ricorrere alle assicurazioni digitali.

L’azienda è in grado di supportarvi su queste diverse problematiche.