La libertà di espressione è tutelata dall’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 nonché dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (i).

La libertà di espressione non è illimitata ed è inquadrata dall’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che afferma che “la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non danneggia gli altri” (ii).

I) Il principio della libertà di espressione

La libertà di espressione può essere regolata solo dal potere legislativo (e non dal Governo) e le eventuali sanzioni possono essere pronunciate solo da un giudice (e non da un’amministrazione).

Tuttavia, restano eccezioni a questo principio:

• Il Consiglio Superiore dell’Audiovisivo – autorità amministrativa – controlla le trasmissioni televisive,

• L’amministrazione, e in particolare il sindaco, possono vietare l’uscita di un film.

Vi è tuttavia, in particolare sotto l’influenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un aumento del potere della libertà di espressione:

• In materia cinematografica: nel caso “Grâce à Dieu” in cui un sacerdote veniva presentato come un pedofilo, la libertà di espressione ha prevalso sulla presunzione di innocenza del sacerdote,

• In termini di creazione artistica: la libertà di creazione artistica, e quindi di espressione, ha la precedenza nel caso Klasen. In questo caso, il signore Klasen ha ritenuto che l’inserimento non autorizzato di fotografie originali perseguisse un obiettivo critico e rientrasse nella sua libertà creativa. La Corte di Cassazione ha soppesato gli interessi del titolare del diritto d’autore rispetto alla libertà creativa dell’artista e ha respinto la censura basata sulla violazione del diritto d’autore.

II) Limiti alla libertà di espressione

La libertà di espressione può essere inquadrata in modo proporzionato solo nell’ambito di un test di proporzionalità. Inoltre, la legge del 1881 sulla libertà di stampa costituisce l’unico ricettacolo delle norme che vengono a regolare la libertà di espressione. I cittadini beneficiano quindi di un doppio livello di tutela della libertà di espressione. Non è quindi possibile sostenere la mera esistenza di un danno dovuto all’espressione di un’idea. È necessario, per ottenere la condanna di chi ha espresso un messaggio, rispettare questi due criteri.

Di conseguenza, e previa verifica di proporzionalità effettuata caso per caso, la legge del 1881 fissa dei limiti ed in particolare:

• Diffamazione: la diffamazione, abbastanza diffusa su Internet e che costituisce circa l’80% dei cosiddetti reati di stampa in Francia, consiste nell’accusa o nell’imputazione di un fatto che lede l’onore e la considerazione di ‘una persona. La diffamazione può essere razzista, sessista o omofoba. È necessario che una determinata persona, fisica o giuridica, sia attaccata (in quanto tale, un’aggressione agli avvocati non costituirebbe un atto di diffamazione in quanto sarebbe troppo generico). Il bersaglio della diffamazione deve essere vivo (in mancanza, il reato sussiste solo se l’autore ha avuto la vera e provata intenzione di minare l’onore o la considerazione dei successori viventi (come avveniva nel caso cosiddetto « Grégory »). I titolari dei diritti possono avvalersi del diritto di replica.

Nella cosiddetta vicenda « Fanfan la Tulipe », i critici avevano scritto che si trattava di “un cannone di battute da banconi palesemente razzisti”, “grosse cazzate”. Il Tribunale ha ritenuto che l’attacco fosse rivolto all’opera e non all’autore. Gli attacchi all’onore e alla considerazione sono interpretati oggettivamente.

III) Social network e discredito

Una giovane donna voleva vendicarsi del suo ex amante e del suo ex partner che l’avevano lasciata entrambi.

La ragazza aveva utilizzato l’identità dell’ex amante e creato diversi profili sui social network oltre a pagine FB volti a screditarlo. Ha molestato il secondo dalla loro rottura con messaggi di odio e ha fatto lo stesso con coloro che lo circondavano.

La Corte d’Appello di Parigi ha tenuto conto del numero e del contenuto degli articoli pubblicati e ha ordinato la rimozione del contenuto.

IV) Insulto

Un insulto è una parola, uno scritto, qualsiasi espressione di pensiero rivolta a una persona con l’intenzione di ferirla o offenderla. L’insulto sarà sanzionato più duramente se è pubblico. In quanto tali, gli insulti commessi sui social network sono più severamente puniti se la pagina è accessibile al pubblico o agli amici di amici, o anche a un numero elevato di “amici” perché, in questi casi, si tratterà di insulti pubblici.

Presentare un’azienda come “associazione di criminali” costituisce un insulto (TGI Parigi, 27 aprile 2006).