L’assicurato di fronte al suo assicuratore
Posté le 25 Ottobre 2024 dans Diritto degli affari.
Il contratto di assicurazione è un accordo mediante il quale l’assicuratore si impegna, in cambio di un premio, a risarcire l’assicurato in caso di realizzazione di un rischio. Questo contratto è regolato da norme specifiche che impongono obblighi sia all’assicurato che all’assicuratore. In questo articolo esaminiamo gli obblighi reciproci delle parti nel contesto di un contratto di assicurazione.
## 1. Gli obblighi dell’assicuratore
Gli obblighi dell’assicuratore, come quelli dell’assicurato, nel contesto di un contratto di assicurazione sono principalmente regolati dal Codice delle assicurazioni.
Si parla prima dell’obbligo precontrattuale di informazione dell’assicuratore, cioè prima ancora della conclusione del contratto. L’articolo L. 112-2 del Codice delle assicurazioni impone all’assicuratore di fornire all’assicurato un documento informativo sul prezzo e sulle garanzie, nonché una copia del progetto di contratto e delle sue parti accessorie o un avviso informativo sul contratto. Questo obbligo mira a permettere all’assicurato di comprendere l’interesse e il funzionamento delle garanzie proposte.
Inoltre, l’articolo L. 520-1 del Codice delle assicurazioni impone all’intermediario di assicurazione di fornire informazioni relative alla propria identità, registrazione, procedure di ricorso e reclamo, e legami finanziari con le aziende assicurative.
Successivamente, l’assicuratore, come i suoi intermediari, è tenuto a un obbligo di consulenza. L’articolo L. 521-4 del Codice delle assicurazioni consacra l’obbligo di consulenza e di informazione esatta dell’assicuratore e degli intermediari. Pertanto, l’assicuratore deve garantire che le garanzie proposte siano adeguate alle esigenze dell’assicurato, e tale obbligo perdura per tutta la durata dell’esecuzione del contratto.
Questo obbligo di consulenza è un obbligo di mezzi, il che significa che l’assicuratore deve adottare tutti i mezzi necessari per consigliare correttamente l’assicurato, anche se le clausole del contratto sono chiare e precise. L’assicuratore deve anche informare l’assicurato sulle evoluzioni legislative, regolamentari o giurisprudenziali che potrebbero influenzare le garanzie sottoscritte o i rischi.
A titolo di esempio, i difetti dell’assicuratore possono consistere in:
– **Inadeguatezza delle garanzie proposte**: L’assicuratore deve assicurarsi che le garanzie proposte siano adeguate alle esigenze dell’assicurato. Ad esempio, in un caso, l’assicuratore non ha tenuto conto della natura esatta dell’attività dell’assicurato, il che ha portato a una copertura insufficiente per complessi immobiliari di grande valore (Corte d’Appello di Reims, 1ª camera, 6 dicembre 2022, n. 21/02146).
– **Mancanza di informazione sui periodi di carenza**: Anche se le condizioni generali del contratto specificano un periodo di carenza, l’assicuratore deve richiamare l’attenzione dell’assicurato su questo punto, soprattutto se il rischio è significativo. Ad esempio, un assicuratore specializzato nella copertura dei rischi militari deve informare un paracadutista militare dell’esistenza di un periodo di carenza di un mese.
– **Consigli errati sulle stipulazioni del contratto**: La chiarezza delle stipulazioni di una polizza assicurativa non esonera l’assicuratore dal suo obbligo di consulenza. Ad esempio, un assicuratore può essere in errore se non consiglia correttamente sulle clausole che limitano la garanzia o escludono alcuni oggetti di valore.
In sintesi, l’obbligo di consulenza dell’assicuratore comprende:
1. L’adeguatezza delle garanzie alle esigenze dell’assicurato.
2. La continuità di questo obbligo per tutta la durata del contratto.
3. L’informazione sulle evoluzioni legislative, regolamentari o giurisprudenziali.
Se l’assicurato ritiene che l’assicuratore o il suo intermediario non abbia adempiuto al proprio obbligo, può considerare di intraprendere un’azione di responsabilità con l’aiuto di un avvocato.
## 2. Gli obblighi dell’assicurato
L’assicurato ha principalmente un obbligo di dichiarazione. L’articolo L. 113-2 del Codice delle assicurazioni impone all’assicurato di rispondere esattamente alle domande poste dall’assicuratore al momento della sottoscrizione e di dichiarare le nuove circostanze nel corso del contratto. L’assicurato deve rispondere esattamente alle domande poste dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, in particolare nel modulo di dichiarazione del rischio, sulle circostanze che consentono all’assicuratore di valutare i rischi che si assume. Durante il contratto, l’assicurato deve dichiarare le nuove circostanze che aggravano i rischi o ne creano di nuovi, rendendo così inesatte o obsolete le risposte precedentemente fornite. Questa dichiarazione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata o invio raccomandato elettronico entro 15 giorni dal momento in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
In caso di violazione degli obblighi dichiarativi, la sanzione è di due tipi, a seconda che la violazione sia volontaria o involontaria.
In caso di falsa dichiarazione intenzionale, il contratto di assicurazione è nullo. Questa nullità è prevista dall’articolo L. 113-8 del Codice delle assicurazioni, che stabilisce che il contratto è nullo in caso di omissione o falsa dichiarazione intenzionale da parte dell’assicurato, quando tale omissione o falsa dichiarazione cambia l’oggetto del rischio o ne diminuisce l’opinione per l’assicuratore, anche se il rischio omesso o alterato non ha influenzato il sinistro. I premi pagati rimangono acquisiti all’assicuratore, che ha diritto al pagamento di tutti i premi scaduti a titolo di danni.
A titolo di esempio, la nullità del contratto è stata riconosciuta nei seguenti casi:
– L’assicurato ha falsamente risposto “no” alla domanda se avesse subito cancellazioni di polizze assicurative nei 36 mesi precedenti la conclusione del contratto di assicurazione (TJ di Bordeaux, 6ª camera civile, 11/07/2024, n. 22/06153);
– L’assicurato ha omesso di dichiarare un precedente stato depressivo (Corte d’appello di Tolosa, 3ª camera, 28/05/2019, n. 452/2019, n. 18/02631);
– L’assicurato ha dichiarato che un edificio agricolo dismesso e non occupato fosse una seconda casa (Cass. Civ. 2ª, 05/07/2018, n. 17-21110).
Se la falsa dichiarazione non è intenzionale, si applica l’articolo L. 113-9 del Codice delle assicurazioni. In questo caso, se la falsa dichiarazione viene constatata prima di qualsiasi sinistro, l’assicuratore può mantenere il contratto con un aumento del premio o risolverlo. Se la falsa dichiarazione viene constatata dopo un sinistro, l’indennità è ridotta proporzionalmente al tasso dei premi pagati rispetto al tasso dei premi che sarebbero stati dovuti se i rischi fossero stati dichiarati correttamente.
A titolo di esempio, il carattere non intenzionale è stato riconosciuto nel caso di un assicurato che dimentica di menzionare un precedente intervento minore al momento della sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria (Corte d’appello di Versailles, 1ª e 3ª camere civili riunite, n. 21/07535).
Inoltre, la decadenza di garanzia in caso di falsa dichiarazione relativa al sinistro può essere applicata se una clausola espressa e molto chiara nel contratto lo prevede, e se la mala fede dell’assicurato è dimostrata. Questa decadenza consente all’assicuratore di rifiutare qualsiasi indennizzo per il sinistro in questione.
A titolo di esempio, la decadenza del contratto è stata pronunciata dopo che l’assicuratore ha dimostrato la mala fede dell’assicurato basandosi su una relazione di esperti che ha rivelato che l’assicurato aveva fatto false dichiarazioni riguardo ai danni a beni mobili non collegati al sinistro o già danneggiati prima di esso (TJ di Meaux, 1ª camera, 2ª sezione, 24/09/2024, n. 22/05298).
È quindi importante poter essere consigliati e assistiti da uno studio legale, che permetterà di determinare quale caso si applica e come difendersi utilmente quando l’assicuratore invoca la nullità del contratto o una decadenza di garanzia.
## 3. Quando intraprendere un’azione contro il proprio assicuratore?
L’articolo L.114-1 del Codice delle assicurazioni stabilisce che l’azione di responsabilità intrapresa dall’assicurato contro l’assicuratore per violazione dell’obbligo di informazione e consulenza si prescrive in due anni. Questo termine inizia a decorrere dal momento in cui l’assicurato è a conoscenza della violazione e del danno risultante.
Quando l’assicuratore oppone all’assicurato una decadenza del contratto, non solo la decadenza deve essere prevista da una clausola del contratto, ma anche la mala fede dell’assicurato deve essere dimostrata dall’assicuratore.
In sintesi, per intraprendere un’azione contro il proprio assicuratore, l’assicurato deve prima identificare una violazione da parte dell’assicuratore dei propri obblighi contrattuali, in particolare in materia di informazione e consulenza. Se ritiene che l’assicuratore non abbia fornito le informazioni necessarie o abbia fornito informazioni errate, può intraprendere un’azione di responsabilità, che deve essere intentata entro due anni.
Lo studio LBV AVOCATS è a vostra disposizione per accompagnarvi nelle vostre procedure.