I diritti della personalità sono relativamente recenti nell’ambito del diritto e risalgono al XIX secolo. Hanno conosciuto un forte sviluppo negli ultimi decenni e comprendono ormai un nucleo centrale costituito da:

  • Il diritto alla presunzione di innocenza,
  • Il diritto al nome,
  • Il diritto alla voce,
  • Il diritto all’immagine.

Il diritto all’immagine è il diritto di ciascuno sulla propria immagine. È inizialmente fondato sulla nozione di diritto al rispetto della vita privata, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 del Codice civile, sebbene la giurisprudenza ne abbia consacrato l’autonomia. Sotto l’influenza del diritto europeo, il diritto all’immagine è ora protetto dall’articolo 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, relativo al diritto alla vita privata.

Il diritto all’immagine mira a proteggere la persona contro la pubblicazione della sua immagine.

Il diritto all’immagine è in particolare protetto dal Codice penale all’articolo 226-1, che prevede: « È punito con un anno di reclusione e una multa di 45.000 euro il fatto, mediante qualsiasi procedimento, di violare intenzionalmente la privacy di un’altra persona: 1° Catturando, registrando o trasmettendo, senza il consenso del loro autore, parole pronunciate a titolo privato o confidenziale; 2° Catturando, registrando o trasmettendo, senza il consenso della persona, l’immagine di una persona che si trova in un luogo privato. 3° Catturando, registrando o trasmettendo, con qualsiasi mezzo, la localizzazione in tempo reale o differito di una persona senza il suo consenso. Quando le azioni menzionate ai punti 1° e 2° del presente articolo sono state compiute alla presenza e con la consapevolezza degli interessati, senza che questi si siano opposti, il loro consenso è presunto. Quando le azioni menzionate nel presente articolo sono state compiute su un minore, il consenso deve provenire dai titolari dell’autorità genitoriale, nel rispetto dell’articolo 372-1 del codice civile. Quando i fatti sono commessi dal coniuge o convivente della vittima, o dal partner legato alla vittima da un patto civile di solidarietà, le pene sono aumentate a due anni di reclusione e 60.000 euro di multa. Quando i fatti sono commessi ai danni di una persona depositaria dell’autorità pubblica, incaricata di una missione di servizio pubblico, titolare di un mandato elettivo pubblico o candidata a tale mandato o di un membro della sua famiglia, le pene sono aumentate a due anni di reclusione e 60.000 euro di multa».

L’articolo 226-8 del Codice penale prevede inoltre: « È punito con un anno di reclusione e una multa di 15.000 euro il fatto di portare a conoscenza del pubblico o di un terzo, con qualsiasi mezzo, un montaggio realizzato con le parole o l’immagine di una persona senza il suo consenso, se non è evidente che si tratta di un montaggio o se non viene espressamente indicato. È assimilato all’infrazione menzionata nel presente comma e punito con le stesse pene il fatto di portare a conoscenza del pubblico o di un terzo, con qualsiasi mezzo, un contenuto visivo o sonoro generato da un trattamento algoritmico e rappresentante l’immagine o le parole di una persona, senza il suo consenso, se non è evidente che si tratta di un contenuto generato algoritmicamente o se non viene espressamente indicato. Le pene sono aumentate a due anni di reclusione e 45.000 euro di multa quando i reati previsti dal presente articolo sono realizzati utilizzando un servizio di comunicazione al pubblico online. Quando i reati previsti dal presente articolo sono commessi tramite la stampa scritta o audiovisiva, si applicano le disposizioni particolari delle leggi che regolano tali materie per quanto riguarda la determinazione delle persone responsabili».

La legge n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016 per una Repubblica digitale incrimina ciò che è comunemente chiamato «revenge porn» dopo che la Corte di Cassazione ha constatato un vuoto giuridico riguardante la repressione di tali comportamenti.

Le disposizioni relative alla libertà di espressione possono essere invocate per tutelare il diritto all’immagine. Infatti, quando l’uso di un’immagine costituisce diffamazione, ingiuria o offesa, si applicano le disposizioni della legge del 1881 sulla libertà di stampa. Ciò può accadere in particolare per un fotomontaggio, soprattutto se realizzato da un’intelligenza artificiale.

La giurisprudenza ha riconosciuto un diritto all’immagine delle persone (I) e dei beni (II).

I) Diritto all’immagine delle persone

Una persona fisica gode del diritto all’immagine se identificata o identificabile. La persona resta identificabile anche quando, pur essendo sfocata, la sua immagine è presentata con elementi che ne permettono il riconoscimento. Una semplice somiglianza non è sufficiente a far valere l’esistenza di un diritto all’immagine opponibile.

Il diritto all’immagine deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione. I giudici prendono in considerazione il contributo della pubblicazione a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l’oggetto del reportage, il comportamento precedente della persona coinvolta, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione, nonché le circostanze in cui le fotografie sono state scattate. Caso per caso, i giudici privilegeranno un diritto rispetto all’altro. Ciò è particolarmente vero per le persone coinvolte in eventi di attualità, che generalmente vedranno opposto il diritto alla libertà di espressione in caso di utilizzo della loro immagine, salvo prova che l’uso costituisce una violazione della dignità umana (ad esempio in caso di pubblicazioni voyeuristiche). In ogni caso, includere l’immagine di una persona la cui identità non aggiunge nulla al tema trattato costituisce una violazione del diritto all’immagine.

L’uso di un’immagine può costituire una violazione della privacy, soprattutto quando rivela elementi – veri o inventati – relativi alla vita privata della persona interessata.

Le persone possono opporsi all’uso della loro immagine anche se fotografate in spazi pubblici, soprattutto se la fotografia si concentra su di loro.

Il diritto all’immagine non è più soltanto un diritto extrapatrimoniale. Ora conferisce anche diritti patrimoniali. A tal fine, ciascuno può commercializzare la propria immagine, e la cessione del diritto all’immagine è lecita, a condizione che siano specificati la durata, l’ambito geografico, la natura dei supporti e l’esclusione di determinati contesti. L’autorizzazione può essere espressa o tacita.

Il diritto all’immagine si estingue con la morte. Tuttavia, non è possibile catturare il corpo di una persona deceduta senza il consenso della famiglia.

II) Diritto all’immagine dei beni

Sulla questione se ogni persona abbia un diritto all’immagine dei propri beni, è nato un dibattito giuridico negli anni 2000 tra la Prima e la Seconda Camera Civile della Corte di Cassazione.

La Prima Camera Civile riteneva che vi fosse una violazione del diritto all’immagine della persona solo quando l’uso dell’immagine da parte di terzi causava un disturbo certo al diritto di uso e godimento del proprietario (Civ. 1re, 2 maggio 2001).

Il diritto all’immagine di un bene era quindi legato al diritto di uso e godimento del proprietario, a condizione che fosse dimostrato un disturbo anormale. Tuttavia, la Seconda Camera Civile ha rifiutato di riconoscere un diritto autonomo all’immagine di un bene, affermando che non si trattava di un attributo del diritto di proprietà (Civ. 2e, 5 giugno 2003).

L’Assemblea Plenaria della Corte di Cassazione è intervenuta per risolvere questa divergenza e ha precisato, in una sentenza del 7 maggio 2004, che «il proprietario di una cosa non dispone di un diritto esclusivo sulla sua immagine; tuttavia, può opporsi all’uso di tale immagine da parte di terzi quando gli causa un disturbo anormale». Non esiste quindi un diritto autonomo all’immagine del proprio bene, legato al diritto di proprietà. Bisogna fare ricorso al diritto comune della responsabilità e dimostrare il disturbo anormale.

Il nostro studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi domanda riguardante il diritto all’immagine.