Cessione di azienda
Posté le 26 Settembre 2024 dans Diritto degli affari.
La cessione di un’azienda implica la cessione espressa o implicita della clientela. È possibile vendere parti di un’impresa senza che questo sia qualificato come cessione di azienda, a condizione che la clientela non venga trasferita. Al contrario, la cessione di un contratto di locazione è qualificata come cessione di azienda se il cessionario esercita la stessa attività commerciale del cedente. La vendita di un ramo d’attività costituisce una cessione di azienda se viene trasferita una parte della clientela.
La cessione di azienda è soggetta a una regolamentazione specifica stabilita dagli articoli L. 141-1 e seguenti del Codice di commercio, che mira a garantire tre tipi di protezione. In primo luogo, il Codice di commercio mira a proteggere l’acquirente rendendolo creditore di informazioni che gli permettano di formarsi un’opinione sull’oggetto della vendita. Il venditore, se non pagato per intero al momento della vendita, beneficia di un privilegio. Infine, i creditori del venditore hanno il diritto di opporsi o di rilanciare l’offerta. È su questo triplice schema che si basa il diritto delle cessioni di azienda.
La cessione di azienda è un atto importante nella vita dell’impresa, ma anche per gli azionisti, ed è pertanto regolamentata per proteggere gli interessi in gioco. La cessione di azienda deve quindi rispettare determinate regole di sostanza e di forma.
Sul piano sostanziale, le parti devono avere capacità giuridica ai sensi del Codice civile (ossia essere maggiorenni e non essere soggette a un regime di protezione). Se l’acquirente è straniero al di fuori dell’Unione Europea, dovrà fare una dichiarazione prefettizia per l’esercizio di un’attività commerciale. Alcune cessioni sono vietate a persone che non siano titolari di un diploma o di un’autorizzazione amministrativa. Ciò vale, ad esempio, per la cessione di una farmacia.
Il consenso alla vendita è ovviamente necessario e costituisce uno dei punti chiave per la validità della cessione. Un’ampia parte dei vizi del consenso deriva dalla reticenza dolosa. La reticenza dolosa si verifica quando una delle parti tace su elementi fondamentali che permetterebbero all’altra di formare il proprio consenso. Ad esempio, il venditore di un ristorante che non informa l’acquirente del contenuto del regolamento di condominio, secondo il quale sono esclusi i negozi che possano arrecare disturbo agli altri condomini con rumori o odori, e che nasconde anche la decisione dell’assemblea di consentire l’attività di ristorazione a condizione che non ci sia accoglienza di clienti dopo le 20:00, viola il suo obbligo di lealtà e commette un atto di reticenza dolosa. L’annullamento della cessione dell’azienda e del contratto di locazione commerciale è così giustificato. Lo stesso vale per omissioni o inesattezze. Per quanto riguarda le dichiarazioni sui fatturati e sui risultati operativi dell’azienda, la loro mancanza può costituire una reticenza dolosa. Tuttavia, i giudici rifiutano di riconoscere un errore sul prezzo e non lo rivedono.
La validità del contratto richiede anche la descrizione precisa degli elementi che compongono l’azienda. Infatti, una vendita è valida solo se il suo oggetto è determinato. In particolare, se l’azienda comprende elementi coperti da diritti d’autore, brevetti o marchi, la vendita dovrà includere elementi di identificazione che consentano il trasferimento presso l’INPI, nonché le cessioni obbligatorie in materia di diritti d’autore.
Le parti devono prestare attenzione alla questione delle passività. Infatti, per principio, la cessione di azienda non comporta il trasferimento a carico dell’acquirente delle passività dell’azienda, salvo diversa clausola. Al contrario, alcuni elementi sono presumibilmente inclusi in una vendita di azienda, salvo clausola contraria, come la licenza per la somministrazione di bevande, l’insegna o il nome commerciale.
Come per qualsiasi vendita, la cessione di azienda deve indicare un prezzo serio, determinato o determinabile. L’atto di cessione deve indicare prezzi distinti per gli elementi immateriali dell’azienda, per il materiale e per le merci. Queste precisazioni sono necessarie per la determinazione del privilegio del venditore, per il calcolo delle imposte di registro (che non includono il prezzo delle merci), per l’imposta sulle plusvalenze e per la questione della rilanciata.
Il Codice di commercio ha anche stabilito regole di forma.
La cessione può essere formalizzata mediante un atto notarile o mediante un atto sotto firma privata. Una cessione verbale può essere provata con ogni mezzo, ma comporta evidenti rischi probatori. Da un punto di vista formale, l’atto deve indicare il nome del precedente venditore, la data e la natura del suo atto di acquisto, nonché il prezzo di acquisto per gli elementi immateriali, le merci e il materiale. L’atto deve anche contenere l’elenco dei privilegi e delle ipoteche gravanti sull’azienda.
Il venditore deve indicare il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi contabili, quello in corso al momento della vendita, nonché i risultati operativi ottenuti durante lo stesso periodo. La vendita deve anche menzionare il contratto di locazione, la sua durata, il nome e l’indirizzo del locatore e del cedente, se del caso. È buona prassi indicare l’ammontare dell’affitto e le principali clausole del contratto di locazione (in particolare la data di rinnovo).
In caso di mancanza di uno degli elementi sopra menzionati, si rischia la nullità. La nullità resta facoltativa, in quanto spetta alla parte lesa rivolgersi al Tribunale. L’azione di annullamento deve essere esercitata entro un anno dalla data della vendita. Gli intermediari, i redattori degli atti e i loro dipendenti sono solidalmente responsabili con il venditore se conoscevano l’inesattezza delle dichiarazioni.
Il venditore è tenuto a garantire l’esattezza di tali dichiarazioni nelle condizioni stabilite dagli articoli 1644 e 1645 del Codice civile, nonostante qualsiasi clausola contraria nell’atto di vendita.
La cessione dell’azienda comporta il trasferimento della proprietà al cessionario. Il venditore deve consegnare l’azienda all’acquirente. La data di consegna è quella concordata nell’atto. Non è raro che il contratto di cessione preveda l’obbligo per il cedente di presentare i clienti o di fornire assistenza tecnica, ecc. In ogni caso, il venditore deve astenersi da qualsiasi atto volto a trattenere o recuperare tutta o parte della clientela, qualsiasi convenzione contraria è nulla. È possibile inserire una clausola di non concorrenza a condizione che vieti di esercitare un’attività di natura simile a quella dell’azienda venduta e che sia limitata nel tempo o nello spazio. Essa non deve inoltre essere sproporzionata rispetto all’oggetto del contratto. L’acquirente ha l’obbligo di pagare il prezzo, che può essere corrisposto in più rate, in particolare nell’ambito di un credito venditore. Ciò può comportare vantaggi fiscali per entrambe le parti (soprattutto per il venditore, che può dilazionare l’imposta sulle plusvalenze per un massimo di 5 anni se l’azienda ha meno di 50 dipendenti e un fatturato complessivo non superiore a 10 M€).
È possibile e auspicabile che il venditore disponga di una garanzia per la parte restante del prezzo, che può riguardare solo le merci. Quando tutto o parte del prezzo è stato pagato in contanti, i fondi non devono essere consegnati immediatamente al venditore. Devono essere trattenuti dal notaio che ha ricevuto l’atto o da un fiduciario, e rilasciati solo dopo aver verificato che la pubblicità legale sia stata effettuata nei tempi previsti, che non esistano iscrizioni di privilegi o ipoteche, né opposizioni formulate a seguito delle pubblicazioni, e che il termine di solidarietà fiscale sia scaduto.
In ogni caso, è opportuno prevedere contratto per contratto la continuazione o meno da parte del cessionario. Per quanto riguarda i contratti di lavoro, la cessione di azienda comporta il trasferimento automatico dei contratti di lavoro al nuovo datore di lavoro. Il cessionario è tenuto nei confronti dei dipendenti agli obblighi che incombevano al cedente alla data della vendita (in particolare per quanto riguarda salari e benefici), salvo che la cessione avvenga nell’ambito di una ristrutturazione o liquidazione giudiziaria.
La pubblicazione delle vendite permette ai creditori di opporsi o di rilanciare. Si tratta di annunci in un giornale locale e nel bollettino ufficiale degli atti civili e commerciali.
Per qualsiasi domanda relativa alla cessione di azienda, il nostro studio rimane a vostra disposizione.
Link utili:
Cession du fonds de commerce à un tiers | Entreprendre.Service-Public.fr
Cession de fonds de commerce |impots.gouv.fr
Je cède un fonds de commerce ou des titres de société ? | Bpifrance Création (bpifrance-creation.fr)