L’IMPREVEDIBILITÀ NEI CONTRATTI
Posté le 19 Settembre 2024 dans Diritto degli affari.
Il diritto francese rifiuta in linea di principio la nozione di imprevisto nei contratti. Infatti, a partire dalla sentenza detta “canale di Craponne”, i giudici hanno stabilito che:
“Visto l’articolo 1134 del Codice civile;
Considerando che la disposizione di questo articolo non è che la riproduzione degli antichi principi costantemente seguiti in materia di obbligazioni contrattuali, il fatto che i contratti la cui esecuzione è oggetto della controversia siano anteriori alla promulgazione del Codice civile non può, nel caso in questione, essere un ostacolo all’applicazione del suddetto articolo;
Considerando che la regola che consacra è generale, assoluta e regola i contratti la cui esecuzione si estende a periodi successivi, così come quelli di qualsiasi altra natura;
Che, in nessun caso, spetta ai tribunali, per quanto equa possa apparire la loro decisione, prendere in considerazione il tempo e le circostanze per modificare le convenzioni delle parti e sostituire nuove clausole a quelle liberamente accettate dai contraenti.”
In breve, il giudice non può interferire nel contratto, neanche per equità, neanche in caso di cambiamento delle circostanze. Questo è il principio secondo cui il contratto è la legge delle parti (“pacta sunt servanda”).
Mentre alcuni criticavano il diritto francese per la sua mancanza di adattabilità, altri gridavano alla vittoria della libertà individuale e della libertà contrattuale. Storicamente e per principio, dunque, il giudice
non può interferire con le disposizioni previste dalle parti.
Ma cosa fare quando un contratto è destinato a durare nel tempo e, di conseguenza, ad affrontare situazioni profondamente diverse? La pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno modificato sostanzialmente le condizioni di esecuzione dei contratti, causando spesso squilibri che privano i contratti della loro redditività.
Diverse soluzioni si offrono alle parti contraenti:
– In primo luogo, soluzioni contrattuali,
– Soluzioni legali.
Per quanto riguarda le soluzioni contrattuali, le parti del contratto possono prevedere diverse clausole nei loro contratti:
– Una clausola di indicizzazione : questa clausola è classica nei contratti di locazione (in particolare). Le parti devono prevedere il ricorso a un indice legato all’attività (ad esempio, l’indice dei canoni di locazione commerciale per i contratti di locazione commerciale o l’indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco – insieme delle famiglie per gli alimenti). Tuttavia, la clausola di indicizzazione potrebbe, a lungo termine, non riflettere l’evoluzione dei prezzi di mercato. Esistono alcuni meccanismi per ovviare a questa difficoltà, soprattutto per i contratti di locazione commerciale, in cui il canone viene sbloccato dopo tre rinnovi di tre anni (con il rischio di un aumento degli affitti che potrebbe portare a uno squilibrio economico per il locatario).
– Una clausola di hardship: prevede una modifica del contratto in caso di nuove circostanze. Tale clausola si è rivelata utile nel contesto dell’inflazione delle materie prime in seguito alla pandemia di COVID-19 e alla guerra in Ucraina. Così, in caso di inflazione, il contratto può prevedere che i prezzi vengano automaticamente aumentati o che le parti debbano rinegoziare il contratto. È opportuno prevedere con precisione la natura degli eventi che possono portare a una rinegoziazione, la nozione di squilibrio, le modalità di richiesta di rinegoziazione, gli effetti della clausola e le conseguenze di un fallimento delle negoziazioni. I contratti internazionali fanno spesso riferimento alla clausola ICC di hardship.
– Una clausola di adeguamento del prezzo: le parti possono concordare che il prezzo varierà in funzione delle circostanze. Così, è possibile aumentare o diminuire una percentuale di remunerazione in base al numero di vendite (in particolare per un agente commerciale, un autore che vedrà spesso aumentare la percentuale con il numero di opere vendute, ecc.). Questa clausola viene generalmente utilizzata per interessare il creditore a un ambiente più favorevole di quanto inizialmente previsto.
Per quanto riguarda le soluzioni legali, il diritto francese offre le seguenti soluzioni:
– Forza maggiore: le situazioni di imprevisto descritte in una clausola di hardship non devono essere confuse con i casi di “forza maggiore”, anch’essi generalmente previsti nei contratti.
La forza maggiore è caratterizzata da un evento imprevedibile, irresistibile e esterno (cioè indipendente dalle parti). Si tratta di casi come uragani, scioperi nazionali, pandemie, ecc. La forza maggiore non sostituisce la clausola di hardship, che invece si inserisce negli interstizi della forza maggiore. Così, in un caso in cui la nozione di forza maggiore non si applica, il ricorso alla clausola di hardship potrebbe permettere di rinegoziare il contratto.
La forza maggiore ha l’effetto di porre fine al contratto. Le parti possono stabilire esse stesse le conseguenze di un eventuale caso di forza maggiore. Inoltre, l’evento di forza maggiore ha il vantaggio di esonerare la parte inadempiente dalla responsabilità contrattuale.
– La teoria dell’imprevisto dalla riforma del 10 ottobre 2016: La teoria dell’imprevisto era inizialmente utilizzata nel diritto amministrativo per i contratti di diritto pubblico. I giudici amministrativi avevano così preso atto, in nome del principio della continuità del servizio pubblico, dell’esistenza di nuove circostanze a seguito della prima guerra mondiale che giustificavano una rinegoziazione del contratto. Oggi, l’articolo 1195 del Codice civile estende la teoria dell’imprevisto ai contratti di diritto civile. Secondo questa teoria, un “cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto” che rendesse la sua esecuzione “eccessivamente onerosa” per una parte, giustificherebbe la sua rinegoziazione.
L’articolo 1195 prevede:
“Se un cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto rende l’esecuzione eccessivamente onerosa per una parte che non aveva accettato di assumersi il rischio, questa può chiedere una rinegoziazione del contratto alla sua controparte. Continua ad adempiere i propri obblighi durante la rinegoziazione.
In caso di rifiuto o fallimento della rinegoziazione, le parti possono concordare la risoluzione del contratto, alla data e alle condizioni che determinano, o chiedere di comune accordo al giudice di procedere alla sua modifica. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il giudice può, su richiesta di una parte, rivedere il contratto o porvi fine, alla data e alle condizioni che stabilisce”.
Il cambiamento è fondamentale: il giudice francese è finalmente autorizzato a procedere all’adeguamento del contratto. Certo, in mancanza di un accordo tra le parti, rimane il fatto che possono adire il giudice che sarà incaricato di determinare il nuovo equilibrio contrattuale. Si tratta di una grave ferita al principio della libertà individuale e della libertà contrattuale in nome della teoria dell’imprevisto.
– La scomparsa della causa del contratto : in una sentenza del 29 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’evoluzione delle circostanze economiche e in particolare del costo delle materie prime e dei metalli aveva avuto l’effetto di squilibrare l’economia generale del contratto, privandolo così della sua causa (cioè dell’interesse per una delle parti). Non è certo che questa soluzione perduri, poiché la nozione di causa è scomparsa con la riforma del 2016 per essere sostituita dalla nozione di “contenuto lecito e certo”. Tuttavia, i giudici potrebbero basarsi sulle disposizioni dell’articolo 1186 del Codice civile che prevede che “un contratto validamente formato diventa nullo se scompare uno dei suoi elementi essenziali”. In pratica, se le circostanze economiche hanno l’effetto di squilibrare un contratto, è possibile che i tribunali stabiliscano che il contratto diventi nullo poiché perde il suo contenuto.
– Nel caso dei contratti d’autore : l’articolo L. 131-5 del Codice della proprietà intellettuale prevede che l’autore abbia diritto a una remunerazione supplementare quando la remunerazione proporzionale inizialmente prevista si rivela eccessivamente bassa rispetto all’insieme dei redditi successivamente derivati dallo sfruttamento da parte del cessionario.
Il diritto dei contratti civili offre quindi una certa flessibilità alle parti, permettendo loro di prevedere contrattualmente circostanze in cui il contratto può evolvere o essere rinegoziato. È generalmente preferibile prevedere la possibilità, nel contratto, di adattarlo in caso di nuove circostanze. Infatti, essendo il contratto la legge delle parti, una clausola che preveda nuove condizioni di esecuzione si applicherà immediatamente quando le condizioni saranno soddisfatte. Al contrario, il ricorso al giudice sulla base delle disposizioni legali sopra menzionate presenta lo svantaggio dell’incertezza (esiste sempre un rischio giudiziario) e dei tempi (considerate quasi un anno tra la presentazione del ricorso al Tribunale e la sentenza). Un contratto ben redatto è spesso il miglior alleato del litigante.
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